Istituto abilitato alle indagini e alle investigazioni previste dagli artt. 134 Tulps e art.327 bis e seg. del Codice di Proc. Penale di Gabriella Pasquali Carlizzi e  Davide Cannella GIUSTO PROCESSO: UNA LEGGE DA PERFEZIONARE…. IL CONCETTO GIURIDICO DI "PARITA’" TRA ACCUSA E DIFESA, SI REALIZZA NEL POTENZIALE UTILIZZO DI STRUMENTI INVESTIGATIVI PARIMENTI RICONOSCIUTI; TRA ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E ORDINI PROFESSIONALI. ONORI ED ONERI, AGLI INVESTIGATORI PRIVATI! L’argomento sta a cuore all’intera collettività, poiché ogni cittadino può trovarsi nella circostanza di dover rispondere innanzi ad un Tribunale, civile, penale, militare, in veste di imputato o di parte offesa, o anche di testimone, senza peraltro escludere le numerose situazioni cui assistiamo sempre più spesso, là dove il presunto colpevole diviene egli stesso parte offesa, in uno scambio di ruoli difficile da accettare, e che dimostra la precarietà di un principio fondamentale quale dovrebbe essere, la certezza del diritto. Si parla allora di "errore giudiziario", di indagini fatte male, o prive del contraddittorio ad armi pari, quando non si è nelle condizioni di contrapporre alle relazioni della polizia giudiziaria, i risultati investigativi di professionisti qualificati, e tutelati da un Ordine professionale. Così come chi indaga su delega della Pubblica Accusa, risponde del proprio operato alle norme dell’apparato di provenienza, ed è premiato per il contributo di ricerca della verità, o punito, se responsabile di falso ideologico, nel caso apponga la propria firma dichiarando come vero, ciò che vero non è. Spesso i difensori si trovano di fronte a situazioni che non possono contestare, in quanto carenti del supporto investigativo professionale, e sullo stesso piano dell’investigatore di polizia giudiziaria, che ha operato su delega del magistrato. Insomma, vi è uno scompenso che non è stato pianificato nell’ambito della legge che consente di considerare oggi un dibattimento, come "giusto processo". Ed è inutile negare che la parte di maggiore responsabilità, la parte che spesso decide del destino di una persona, della vita stessa di chi si ritrova seduto sul banco degli imputati, questa parte la si configura nell’ambito delle investigazioni, nelle capacità di chi indaga, nelle responsabilità cui ci si espone come pubblici ufficiali, nell’onestà o anche nella disonestà. Il Pubblico Ministero, può liberamente disporre di coloro cui conferisce delega, in ogni momento, e senza alcun gravame personale che ne limiti, anche gli "sfizi"investigativi e di minuziosa ricerca, pur di tutelare l’impianto accusatorio, solo e solo quello, poiché l’impegno ad indagare anche nell’interesse dell’incriminato, ad essere sinceri, ancor oggi è una formula rimasta sulla carta. C’è da dire che se il difensore ha un cliente ricco, che non bada alla lira, anche il Pm si sentirà ogni giorno pungolato, sommerso di istanze, "controllato", con la conseguenza di agire forse più correttamente di quanto al contrario si verifica, se l’indagato non si chiama Andreotti o Pacciani, casi estremi dove più che la moneta gioca la popolarità. Dunque la disparità che deve essere sanata e risolta, per poter parlare di "giusto processo", si annida nei meandri delle indagini. Cosa occorre, per superare un problema che certo non lo si può rinviare, né sottovalutare, proprio quando in questi giorni, il tema Giustizia è formalmente discusso nella sede del Legislatore? L’urgenza riguarda la categoria degli Investigatori Privati. Coloro cioè che dovrebbero poter svolgere il proprio lavoro, incaricati dai difensori, ma muniti di quanto li porrebbe sullo stesso piano degli investigatori delegati dal Pm. E’ possibile questo, se nemmeno si può appartenere ad un Ordine Professionale? Potrebbe un avvocato difendere qualcuno, senza essere iscritto all’Ordine degli Avvocati? Non sarebbe possibile. Dunque generalmente, la strategia difensiva, se bene articolata deve affiancare all’investigatore privato, terze figure, quali i cosiddetti Periti riconosciuti dal Tribunale, coloro che giurano sulla liceità del proprio operato, coloro che sostengono un contraddittorio limitato escusivamente alle valutazioni tecniche che possono coincidere o differire nei limiti discrezionali consentiti al Perito, ma sono uno di fronte all’altro, professionisti con medesime caratteristiche professionali. In pratica il Perito cosiddetto di parte, funge da garante anche per le risultanze del lavoro dell’investigatore privato, figura che di fatto, resta nell’ombra, e spesso con la conseguenza di subire pregiudizi o distorsioni, in danno delle proprie competenze professionali. Va considerato che nella categoria, molti provengono dalle Forze di Polizia, e che dunque hanno già tutti quei requisiti di preparazione, di dedizione, di fedeltà alla professione, di attenzione alla tutela del cittadino, che debbono necessariamente convergere in un Ordine professionale vero e proprio. Lo Stato stesso dovrebbe sentire la necessità di tale organismo, atteso che nell’ambito della categoria, confluiscono sempre più spesso avventurieri, incapaci, avidi di denaro, e ciò che è più grave, immuni dai rischi derivanti dal comportamento non conforme alle normative che regolano l’appartenenza ad un Ordine professionale. Quante volte sentiamo dire: "…è stato radiato dall’Ordine…", ma non lo so potrà mai dire, di un investigatore privato infedele, impreparato, truffatore, che altro non rischia se non ciò che indistintamente, vale per ogni cittadino, in conformità con l’attuale ordinamento giuridico. La radiazione da un Ordine professionale, peraltro in una materia così delicata, ha come immediata conseguenza l’impedimento alla professione, pone l’investigatore maldestro nelle condizioni di non più nuocere, se non trasgredendo a leggi le cui conseguenze sono poi inevitabili. Purtroppo, ancora non abbiamo rimosso l’antica idea di questa figura, la immaginiamo intento a spiare qualche tradimento coniugale, o sommerso tra le carte della burocrazia per stanare da un reddito apparentemente inesistente, il "tesoro nascosto" che l’ex moglie o l’erede mancato rivendicano sulla mappa di risentimenti, vendette, ferite mai rimarginate nel tempo. Oggi, i fatti di cronaca nera, impongono la figura dell’investigatore al fianco del difensore, senza la quale, più di tanto non ci si può attendere: lo Stato è quello che è, e l’universo giudiziario, al di là dell’onestà che diamo per scontata, versa in una condizione di disagio, di non coordinamento, di carenza di mezzi, tale da non poter garantire nemmeno il minimo indispensabile per arrivare ad un dibattimento in modo equilibrato, imparziale, là dove tutto ciò che arriva sul tavolo del Giudice, deve mantenere la consapevolezza delle parti in causa, del concetto di potenzialità, di presunzione: presunto colpevole, presunta parte offesa. Ciò a cui assistiamo è esattamente il contrario, anzi paradossalmente il Giudice si trova costretto a regredire, fino al livello ove sia possibile individuare un punto di equilibrio: cioè si riparte da zero. Ed ecco i processi infiniti, ecco i depistaggi, ecco gli errori giudiziari, là dove non si è sbagliata una data, o un soprannome, ma l’errore fa di un soggetto giudicato innocente, uno stesso soggetto che si ritrova a dover scontare l’ergastolo, o viceversa, con la naturale conseguenza della totale sfiducia nella Giustizia. Si dirà: " Possibile che tutto questo dipende dai problemi della categoria degli Investigatori Privati?". E’ possibile, anzi è una certezza, basti pensare che non vi è processo senza indagini, e che nessuna prova può formarsi se non in conseguenza delle indagini. E i risultati delle indagini, devono poter arrivare con i medesimi requisiti in termini di qualità e di garanzia, sul tavolo del Pm, così come sul tavolo del Difensore, i quali se ne avvalgono per formulare le rispettive ipotesi o tesi, di accusa e di difesa. Lo strumento peritale, è cosa diversa, ed spesso una esigenza del Giudice, esigenza cui si affianca per principio di equità, il perito cosiddetto di parte, ma specie in tematiche scientifiche e specialistiche, i margini di divergenza tra una perizia ed un’altra, se si è lavorato onestamente, sono assai limitati. Va anche osservato, che l’iscrizione ad un Ordine professionale, consente per l’imputato che ne abbia i requisiti, l’accesso a determinati contributi integrativi del patrocinio gratuito, così come è per i difensori. Ed ecco allora che potremmo legittimamente parlare di "giusto processo", che non deve riferirsi alla emissione di una sentenza ritenuta giusta o ingiusta, poiché il criterio di equità precede la sentenza stessa, si origina dal momento stesso in cui un cittadino viene a conoscenza di essere indagato. Non a caso, il Pm quando presenta la lista dei testimoni, indica coloro che per suo conto hanno espletato le indagini, anzi vi è un relatore, che spiega in aula, i criteri della investigazione stessa, mentre dall’altra parte, le contestazioni anche di tipo investigativo, mantengono un valore ben diverso, insito nel concetto dell’interesse del "privato". Per non parlare delle parcelle astronomiche di quegli investigatori che non compariranno mai, poiché il lavoro svolto verrà totalmente assorbito dal difensore, da ciò che il difensore stesso farà suo, parcelle che naturalmente evadono il fisco. Come far fronte alle tante problematiche, solo in piccola parte qui rappresentate? In pratica il Parlamento Italiano cosa dovrebbe considerare, per perfezionare la Legge che ha modificato le caratteristiche del processo, definendolo "giusto"? Una proposta può essere la seguente. Una volta istituito l’Ordine professionale degli Investigatori Privati, sul modello di tutti gli altri Ordini, si procede a differenziare l’iter di iscrizione, sulla base della formazione e della provenienza, di chi ne fa domanda. Vale a dire che coloro che hanno già lavorato all’interno delle Forze di Polizia, e che quindi garantiscono il possesso dei requisiti, una volta presentata la domanda, corredata del curriculum, qualora l’Ordine ne verifichi l’effettiva rispondenza alla realtà, possono considerarsi automaticamente iscritti, con tutto ciò che tale riconoscimento comporta. Coloro invece, che pur vantando un curriculum sul modello di Sherlock Holms, non vantano pregresse appartenenze alla Forze di Polizia, una volta presentata la domanda, sosterranno un esame di idoneità, che solo se superato, consentirà automaticamente l’iscrizione all’Ordine. Nessun problema invece per quelli che conseguono il diploma di Laurea in Scienze della Investigazione, che seguiranno l’iter previsto per tutti i laureati che intendono essere abilitati alla professione. Nel frattempo, onde consentire la più rapida soluzione al problema, la Federazione, i Comitati, l’Albo, e le strutture o singoli interessati, possono censire quanto necessario all’interno della categoria stessa, separando appunto i curriculum e accorpandoli in due gruppi differenti, anche per avere un’idea di incidenza e distribuzione sul territorio, utile per individuare i confini di competenza degli Ordini regionali, all’interno dell’Ordine Nazionale. E’ bene convincersi che l’uomo per sua natura, necessita di punti di riferimento che ne tutelino l’azione, mediante il rispetto di codici deontologici specifici per la categoria, e garanti del diritto del singolo e della collettività. L’autogestione, l’improvvisazione, l’avventurismo, offendono il concetto stesso di libertà e di democrazia, valori che si riconoscono nell’ordine, nell’armonia, nella liceità di quanto si traduce nel più ampio concetto di pacifica e civile convivenza in uno Stato di diritto.            Il giusto processo