Istituto abilitato alle indagini e alle investigazioni previste dagli artt. 134 Tulps e art.327 bis e seg. del Codice di Proc. Penale
Mi sono state chieste alcune delucidazioni in merito al comportamento dell’imputato nella fase del
suo interrogatorio. Nello specifico mi si chiedeva quale valore si puo' dare alle sue dichiarazioni e
se esse possono assumere valore apodittico. L'imputato, e' l'attore principale di ogni dramma
giudiziario. Lo studio del suo interrogatorio deve fornirci la base dalla quale far partire le nostre
ricerche investigative. Innanzi tutto e' necessario dire che l'imputato ha dei diritti indiscutibili . Il
reato crea un conflitto tra il suo autore e la societa'; si noti bene pero' che la societa' ha
l'imprescindibile necessita' che dal delitto derivi l'applicazione di una pena. Da cio' comunque,
non deve derivare, la condanna di un innocente concretizzando cosi', un delitto molto piu' grave
di quello commesso dal reo. L'imputato ha il solo diritto di difendersi e non il dovere di facilitare le
indagini giudiziarie. Il giudice ha diritto di servirsi delle sue dichiarazioni di discolpa o di accusa
che via via gli vengono fornite . Io credo che l'interrogatorio di un imputato debba intendersi come mezzo di difesa e fonte di prova,
sia esso confessi o che non lo faccia. Spesso, l'imputato e' il solo a conoscere la verita' ed e' l'unico che puo' formare un
convincimento sulle sue responsabilita'. L'interrogatorio, puo' quindi essere definito l'atto processuale piu' importante , in quanto
l'intera attivita' processuale e investigativa , in alcuni casi deriva principalmente da questo preciso assunto. La prima indagine che
s'impone durante un interrogatorio e' quella relativa al processo psicologico dell'imputato che e' certamente testimone del proprio
fatto, assoggettandolo conseguentemente, ad errori che potrebbero turbare la narrazione nel suo insieme. Il primo ricordo di cio'
che ha preceduto un delitto e' frequentemente lacunare, il secondo invece, e' preciso e dettagliato. Cio' non accade nei casi di
criminali frenastenici, paranoici o schizofrenici, per i quali il delitto ha il valore di qualunque atto della loro esistenza. Chiunque ha
esaminato l'interrogatorio di un assassino passionale, si e' reso conto che questi delitti, ricordano tutti quelli degli epilettici, cosi'
cieca e' la loro carica motoria, e cosi' lacunare e' il ricordo di cio' che si e' compiuto. Non sara' inutile ricordare qualche esempio:
Una giovane cosi' ricorda l'uccisione del suo amante: "A un certo punto afferrai l'arma, pensai: ora uccido lui, la faccio finita con la
mia vita. Tirai fuori la pistola dalla fondina e poi esplosi un colpo contro il mio uomo, il quale mi voltava le spalle. Alla forte
detonazione rimasi sbalordita, mi senti' mancare le forze e la pistola mi cadde dalle mai. Quello che avvenne dopo non ricordo. Alla
Corte d'assise di Firenze, si svolse il processo a carico di una donna romagnola, certa Adele Moretti, ventunenne, accusata di
infanticidio. La giovane donna aveva strangolato il suo bambino con una corda. La ragazza pianse per tutto il dibattimento,
affermando di non ricordare nulla del delitto compiuto. Fu trovata infatti come un ebete col bambino morto al lato, dal quale non
voleva distaccarsi. Qualche volta pero', l'imputato puo' sorprendere per l'esattezza e da diffusione dei suoi ricordi, soprattutto per
giustificare la sua presenza in un determinato luogo e per crearsi un alibi. Alcuni imputati scaltri, i quali per dare maggiore sapore di
verita' ad una narrazione, si abbandonano nella descrizione minuziosa fin nei minimi particolari, dicendosi sicuri di ricordare con
precisione ogni minuto della giornata, certi del fatto, che molti di questi particolari non potranno essere controllati.
L'altro aspetto, a mio parere, importante e' quello relativo al contegno tenuto dall'imputato durante il suo interrogatorio che
possiamo sintetizzare in due modi:
Stato emozionale durevole
a) sensibilita' al pianto;
b) irritabilita' fino ad esplodere in una vera e propria violenza fisica e verbale;
c) impulsivita' associata scatti gesticolari.
Impostazione di sistema
a) deformazione della realta';
b) simulazione e dissimulazione;
c) falsificazione della memoria.
Senza volere necessariamente enucleare ogni singola reazione emotiva, posiamo pacificamente asserire che in molti casi sono
stati osservati atteggiamenti di convulsa emotivita' in uomini che hanno premeditato e compiuto delitti anche efferati, mostrando
gravi vuoti mnemonici. Viceversa, sono stati riscontrati casi di grande lucidita' percettiva in individui di scarsa emotivita' mostrando
un comportamento, durante il loro interrogatorio sicuro e sereno piu' che in quello di un innocente. Anche nel caso
dell'interrogatorio dell'imputato, possiamo pacificamente ritenere come in altre formulazione di molti altri atti, che si tratta di un vero
e proprio "dogma" . Da cio' dovra' nascere in noi la convinzione, che l'interrogatorio, altro non e', che un preciso punto di partenza e
non un punto di arrivo definitivo del nostro lavoro investigativo. Osservazioni simili, possono essere fatte anche, nei confronti delle
dichiarazioni dei testimoni; ma di ciò parleremo diffusamente, un'altra volta.
IP. Davide Cannella
L’imputato e il suo interrogatorio