SEDE LEGALE: Via Alcide de Gasperi 83, 55100 Lucca
+39 0583 490340
info@falcoinvest.it

Indagini Difensive

Indagini Difensive

Art. 38 (Disp. attuazione c.p.p) – Al fine di esercitare il diritto di prova l’ attivita di investigazione può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

Art. 225 (Codice Proc. Penale) – Disposta la perizia, le parti private hanno facoltà di nominare i propri consulenti tecnici.

Art. 230 (Codice Proc. Penale) – I consulenti tecnici possono partecipare, proponendo specifiche indagini formulando specifiche osservazioni.

Art. 233 (Codice Proc. Penale) – Anche quando non è stata disposta perizia, le parti possono nominare consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie.

Il Consulente tecnico e l’investigatore sono i principali ausiliari del difensore nelle indagini

(art.33 norme attuazione Codice Proc. Penale. << al fine di esercitare il diritto alla prova previsto nell’ art. 190 del Codice>>).

Il rito accusatorio li vuole soggetti attivi in stretto rapporto collaborativo con la difesa per la ricerca di elementi utili all’accertamento della verità. Consulente ed investigatore hanno un ruolo di primo piano nella fase delle indagini preliminari, ed essendo questi soggetti processuali, sono qualificati dal legislatore, che nel Codice di Proc. Penale ne disciplina, con appostite norme, le competenze e le attività. Il consulente dovrà muoversi a tutto campo nell’ accertamento dei fatti, esprimendo pareri, rimettendo relazioni scritte (perizie pro-veritate), realizzate al solo scopo di far conoscere alle parti e al giudice la verità.

Altri Servizi

Non ha trovato quello che cerca? – ci contatti e proveremo a valutare l’entità del Suo problema.

Contatti H.24