Aree di attività · 02

Investigazioni sul lavoro: assenteismo, doppio lavoro e concorrenza del dipendente

L’istituto assiste aziende, datori di lavoro e consulenti nella verifica di condotte del dipendente contrarie agli obblighi di diligenza e di fedeltà, entro i limiti fissati dallo Statuto dei lavoratori.

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  • Per chiAziende, datori di lavoro, consulenti del lavoro; avvocati giuslavoristi
  • EsitoRelazione utilizzabile nel procedimento disciplinare e in giudizio
  • Incaricomandato scritto, prima dell’avvio
  • TerritorioToscana e territorio nazionale

In questa pagina: Questioni trattateQuadro normativoEsito dell’incaricoLimitiDomande frequenti

Questioni trattate

Lavoro: le questioni trattate

Assenze e permessi

Accertamenti sulle attività svolte dal dipendente durante l’assenza, non sullo stato di salute.

  • Assenteismo e false malattieDocumentazione di attività incompatibili con la malattia dichiarata o tali da ritardarne la guarigione. Lo stato di salute lo accertano i servizi ispettivi dell’INPS, come prevede l’art. 5 dello Statuto dei lavoratori.
  • IrreperibilitàAccertamenti sul dipendente che si rende irreperibile durante l’orario di lavoro o nelle fasce di reperibilità.

Fedeltà del dipendente

Elementi su attività svolte in concorrenza con l’impresa.

  • Doppio lavoroAccertamenti su attività lavorative svolte per terzi o in proprio, durante o fuori dall’orario, in contrasto con il rapporto di lavoro.
  • Concorrenza del dipendenteVerifica di affari trattati in concorrenza con l’impresa e di sviamento di clienti o fornitori, in violazione dell’obbligo di fedeltà.

Quadro normativo

Riferimenti normativi

Le norme su cui si fondano gli accertamenti di quest’area.

  • Art. 2104 c.c.Diligenza del prestatore di lavoro: il dipendente usa la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e osserva le disposizioni impartite dall’imprenditore.
  • Art. 2105 c.c.Obbligo di fedeltà: il dipendente non tratta affari in concorrenza con l’imprenditore e non divulga notizie sull’organizzazione e sui metodi di produzione.
  • Art. 5 L. 300/1970Accertamenti sanitari: sono vietati al datore di lavoro; il controllo delle assenze per malattia spetta ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali.
  • Art. 4 L. 300/1970Impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza: ammessi solo per le esigenze previste e con accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Testi verificati su Normattiva il 20 ottobre 2026. I riferimenti hanno valore informativo: la valutazione giuridica del singolo caso spetta al difensore.

Modalità dell’incarico

Metodo di lavoro

Nessuna attività inizia prima della sottoscrizione del mandato.

  1. Colloquio preliminareRiservato, in sede o telefonico: valutazione della fattibilità e dei limiti di legge.
  2. Mandato scrittoObiettivi, tempi e costi definiti e sottoscritti prima dell’avvio.
  3. IndagineCondotta esclusivamente con mezzi leciti, con aggiornamenti periodici al cliente.
  4. Relazione finaleRapporto scritto con la documentazione raccolta, producibile in giudizio.

Liceità delle prove

Limiti dell’incarico

Una prova acquisita illecitamente rischia di non essere utilizzabile in giudizio ed espone a responsabilità anche il committente. In quest’area l’istituto non accetta incarichi che richiedano:

Il codice penale prevede una pena più grave quando le interferenze illecite nella vita privata sono commesse da chi esercita la professione di investigatore privato (art. 615-bis c.p.).

  • accertamenti sullo stato di salute del dipendente
  • controllo a distanza dell’attività lavorativa fuori dai casi previsti dallo Statuto dei lavoratori
  • accesso a telefoni, posta elettronica o profili personali del dipendente
  • indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali

Informazioni

Domande frequenti

Per quesiti non elencati è disponibile la linea diretta, attiva H24.

L’istituto accerta le attività di un dipendente in malattia?

Sì, quando ci sono elementi concreti di sospetto. L’investigatore documenta le attività svolte durante l’assenza; lo stato di salute resta di competenza dei medici e dei servizi ispettivi dell’INPS.

La relazione è utilizzabile ai fini del licenziamento?

Può essere utilizzata nella contestazione disciplinare e prodotta in giudizio, dove l’investigatore può essere sentito come testimone. La scelta del provvedimento spetta all’azienda, con il suo consulente o avvocato.

Sono ammessi accertamenti durante l’orario di lavoro?

Il controllo dell’attività lavorativa in sé ha regole precise. L’investigazione è ammessa per accertare comportamenti illeciti o contrari agli obblighi di fedeltà, non per sorvegliare la prestazione.

Qual è la durata di un accertamento?

Di solito alcuni giorni, scelti in base agli elementi disponibili. La durata prevista è indicata nel mandato.

Aree di attività

Le altre aree dell’istituto

Separazione, divorzio, mantenimento e affidamento; tutela dei minori; ricerca delle origini.

Soci infedeli, concorrenza sleale, segreti commerciali, marchi e brevetti, controspionaggio.

Frodi assicurative: falsi sinistri, incendi dolosi, furti simulati, lesioni esagerate.

Eredità e crediti, rintraccio di persone anche all’estero, molestie e anonimi, truffe, danneggiamenti.

Indagini difensive su incarico del difensore, revisione, investigazioni preventive, consulenza tecnica di parte.

Grafologia, dattiloscopia, fonica e trascrizioni, opere d’arte; bonifiche, spyware, recupero dati.

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