Aree di attività · 02
Investigazioni sul lavoro: assenteismo, doppio lavoro e concorrenza del dipendente
L’istituto assiste aziende, datori di lavoro e consulenti nella verifica di condotte del dipendente contrarie agli obblighi di diligenza e di fedeltà, entro i limiti fissati dallo Statuto dei lavoratori.
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- Per chiAziende, datori di lavoro, consulenti del lavoro; avvocati giuslavoristi
- EsitoRelazione utilizzabile nel procedimento disciplinare e in giudizio
- Incaricomandato scritto, prima dell’avvio
- TerritorioToscana e territorio nazionale
In questa pagina: Questioni trattateQuadro normativoEsito dell’incaricoLimitiDomande frequenti
Questioni trattate
Lavoro: le questioni trattate
Assenze e permessi
Accertamenti sulle attività svolte dal dipendente durante l’assenza, non sullo stato di salute.
- Assenteismo e false malattieDocumentazione di attività incompatibili con la malattia dichiarata o tali da ritardarne la guarigione. Lo stato di salute lo accertano i servizi ispettivi dell’INPS, come prevede l’art. 5 dello Statuto dei lavoratori.
- IrreperibilitàAccertamenti sul dipendente che si rende irreperibile durante l’orario di lavoro o nelle fasce di reperibilità.
Fedeltà del dipendente
Elementi su attività svolte in concorrenza con l’impresa.
- Doppio lavoroAccertamenti su attività lavorative svolte per terzi o in proprio, durante o fuori dall’orario, in contrasto con il rapporto di lavoro.
- Concorrenza del dipendenteVerifica di affari trattati in concorrenza con l’impresa e di sviamento di clienti o fornitori, in violazione dell’obbligo di fedeltà.
Quadro normativo
Riferimenti normativi
Le norme su cui si fondano gli accertamenti di quest’area.
- Art. 2104 c.c.Diligenza del prestatore di lavoro: il dipendente usa la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e osserva le disposizioni impartite dall’imprenditore.
- Art. 2105 c.c.Obbligo di fedeltà: il dipendente non tratta affari in concorrenza con l’imprenditore e non divulga notizie sull’organizzazione e sui metodi di produzione.
- Art. 5 L. 300/1970Accertamenti sanitari: sono vietati al datore di lavoro; il controllo delle assenze per malattia spetta ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali.
- Art. 4 L. 300/1970Impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza: ammessi solo per le esigenze previste e con accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Testi verificati su Normattiva il 20 ottobre 2026. I riferimenti hanno valore informativo: la valutazione giuridica del singolo caso spetta al difensore.
Esito dell’incarico
Cosa riceve il cliente
Ogni incarico si chiude con un rapporto scritto, consegnato in forma riservata.
- Relazione investigativaRapporto scritto con date, orari e luoghi delle attività osservate.
- Documentazione fotografica e videoRiprese in luoghi pubblici o aperti al pubblico, allegate alla relazione.
- TestimonianzaL’investigatore può essere sentito nel procedimento disciplinare e nel giudizio del lavoro.
Modalità dell’incarico
Metodo di lavoro
Nessuna attività inizia prima della sottoscrizione del mandato.
- Colloquio preliminareRiservato, in sede o telefonico: valutazione della fattibilità e dei limiti di legge.
- Mandato scrittoObiettivi, tempi e costi definiti e sottoscritti prima dell’avvio.
- IndagineCondotta esclusivamente con mezzi leciti, con aggiornamenti periodici al cliente.
- Relazione finaleRapporto scritto con la documentazione raccolta, producibile in giudizio.
Liceità delle prove
Limiti dell’incarico
Una prova acquisita illecitamente rischia di non essere utilizzabile in giudizio ed espone a responsabilità anche il committente. In quest’area l’istituto non accetta incarichi che richiedano:
Il codice penale prevede una pena più grave quando le interferenze illecite nella vita privata sono commesse da chi esercita la professione di investigatore privato (art. 615-bis c.p.).
- accertamenti sullo stato di salute del dipendente
- controllo a distanza dell’attività lavorativa fuori dai casi previsti dallo Statuto dei lavoratori
- accesso a telefoni, posta elettronica o profili personali del dipendente
- indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali
Informazioni
Domande frequenti
Per quesiti non elencati è disponibile la linea diretta, attiva H24.
L’istituto accerta le attività di un dipendente in malattia?
Sì, quando ci sono elementi concreti di sospetto. L’investigatore documenta le attività svolte durante l’assenza; lo stato di salute resta di competenza dei medici e dei servizi ispettivi dell’INPS.
La relazione è utilizzabile ai fini del licenziamento?
Può essere utilizzata nella contestazione disciplinare e prodotta in giudizio, dove l’investigatore può essere sentito come testimone. La scelta del provvedimento spetta all’azienda, con il suo consulente o avvocato.
Sono ammessi accertamenti durante l’orario di lavoro?
Il controllo dell’attività lavorativa in sé ha regole precise. L’investigazione è ammessa per accertare comportamenti illeciti o contrari agli obblighi di fedeltà, non per sorvegliare la prestazione.
Qual è la durata di un accertamento?
Di solito alcuni giorni, scelti in base agli elementi disponibili. La durata prevista è indicata nel mandato.
Aree di attività
Le altre aree dell’istituto
Separazione, divorzio, mantenimento e affidamento; tutela dei minori; ricerca delle origini.
Soci infedeli, concorrenza sleale, segreti commerciali, marchi e brevetti, controspionaggio.
Frodi assicurative: falsi sinistri, incendi dolosi, furti simulati, lesioni esagerate.
Eredità e crediti, rintraccio di persone anche all’estero, molestie e anonimi, truffe, danneggiamenti.
Indagini difensive su incarico del difensore, revisione, investigazioni preventive, consulenza tecnica di parte.
Grafologia, dattiloscopia, fonica e trascrizioni, opere d’arte; bonifiche, spyware, recupero dati.
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